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Con la conversione in legge del D.L. 36/2025, sono entrate in vigore nuove disposizioni che modificano i requisiti e le modalità di accesso alla cittadinanza italiana.

Al fine di orientare l’utenza e chiarire i dubbi più frequenti, si riporta di seguito un quadro schematico delle principali novità e dei requisiti vigenti.

1. Limitazione della discendenza (c.d. iure Sanguinis)

La riforma introduce il criterio del collegamento effettivo con l’Italia, limitando l’automatismo della trasmissione della cittadinanza.

Il riconoscimento per discendenza è garantito solo se si verifica una delle seguenti condizioni in capo al dante causa (l’avo da cui deriva il diritto):

  • Il richiedente ha un genitore nato in Italia e cittadino italiano;
  • Il richiedente ha un nonno nato in Italia e cittadino italiano;
  • Il genitore del richiedente (anche se nato all’estero) ha risieduto legalmente in Italia per almeno 2 anni continuativi prima della nascita del richiedente, mantenendo la cittadinanza italiana.

Precisazione importante:

Si ricorda che la sola nascita sul territorio italiano non è condizione sufficiente per il possesso della cittadinanza (in Italia non vige lo Ius Soli automatico). Pertanto, è necessario che il genitore o il nonno nato in Italia fosse effettivamente titolare della cittadinanza italiana al momento della nascita del discendente.

Cosa comporta:

Per i discendenti di 3ª o 4ª generazione (bisnipoti), se né il genitore né il nonno soddisfano i requisiti di nascita in Italia (o di residenza qualificata), la catena di trasmissione si interrompe.

2. Cittadinanza per Matrimonio (Art. 5 L. 91/92): Requisiti e Controlli

Per i coniugi stranieri di cittadini italiani residenti all’estero, la normativa impone requisiti stringenti oggetto di verifiche rafforzate.

  • Tempistiche: La domanda può essere presentata dopo 3 anni di residenza all’estero dal matrimonio (ridotti a 18 mesi in presenza di figli).
  • Requisito Linguistico (B1): È obbligatorio possedere una certificazione di livello B1 rilasciata esclusivamente da enti CLIQ. Non sono ammesse autocertificazioni o attestati di scuole private non accreditate.
  • Convivenza Effettiva: È necessario che la convivenza coniugale sia ininterrotta e dimostrabile (stesso indirizzo AIRE) fino alla data del giuramento. Residenze disgiunte o separazioni di fatto comportano il rigetto della domanda.
  • Certificati Penali: È richiesto il certificato penale del Paese di origine e di tutti i Paesi di residenza (post 14 anni), debitamente tradotti e legalizzati.

3. Adempimenti per i nuovi nati (raccomandazione Importante)

Non ci sono particolari novità, tuttavia alla luce delle restrizioni introdotte, si invita la collettività a prestare la massima attenzione alla registrazione delle nuove nascite.

È fondamentale procedere tempestivamente alla trascrizione dell’atto di nascita dei figli nati all’estero e alla loro iscrizione AIRE.

  • Il vantaggio: La registrazione durante la minore età accorpa il figlio al nucleo familiare, garantendo l’attribuzione automatica della cittadinanza e blindando lo status del minore.
  • Il rischio: Attendere la maggiore età del figlio espone il discendente al rischio di dover presentare una istanza autonoma, soggetta a costi elevati e alle nuove limitazioni generazionali.

4. Disciplina transitoria e Costi

  • Pratiche Iure Sanguinis: Per le domande presentate dopo il 28 marzo 2025, si applicano i nuovi criteri restrittivi (limite generazionale). Quelle antecedenti restano soggette alla vecchia normativa.
  • Diritti Consolari: Il contributo per le istanze di riconoscimento (maggiorenni) è stato adeguato a € 600,00 a persona, non rimborsabile.

Nota operativa

Si invitano i connazionali a verificare la regolarità della propria iscrizione AIRE e quella del proprio nucleo familiare. La mancata coincidenza degli indirizzi di residenza tra coniugi è uno dei motivi principali di rallentamento o rigetto delle pratiche di cittadinanza per matrimonio.

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