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Il regime fiscale

Il nostro Paese si è dotato di uno strumento normativo con il quale offrire uno dei regimi fiscali più competitivi d’Europa per nuovi residenti ad alto reddito; un regime che negli ultimi anni ha già favorito l’afflusso in Italia di individui ad alta capacità contributiva e di società di professionisti (es. studi legali e fondi d’investimento, i cui dipendenti hanno spesso consistenti flussi reddituali riconducibili a partecipazioni finanziarie o proprietà immobiliari nel Paese d’origine).

Nello specifico, dal 2018, anno in cui detto strumento è divenuto operativo, l’Italia ha registrato l’arrivo di circa 3.000 persone ad alto reddito, nonché una crescente attenzione da parte dei media internazionali.

Gli elementi specifici della norma

Di seguito i principali vantaggi:

i) Il regime consente di optare per un’imposta forfettaria pari a 100 mila euro l’anno su tutto il reddito proveniente dall’estero, senza quindi applicare la normativa fiscale ordinaria. Tale opportunità risulta, di conseguenza, fortemente attrattiva per tutti quegli stranieri che pagano nel proprio Paese di origine oltre 100 mila euro l’anno d’imposte su questo tipo di redditi. Questa agevolazione, oltre ad essere particolarmente competitiva, è valida per ben 15 anni, ferma restando la possibilità per il contribuente di rinunciarvi in qualsiasi momento. Quest’ultimo, per inciso, ha la possibilità di selezionare la lista degli Stati stranieri a cui assoggettare questa agevolazione. Inoltre, il suddetto regime fiscale è compatibile con il lavoro dipendente ed altre attività professionali svolte in Italia, i cui redditi saranno tuttavia tassati secondo l’ordinaria normativa vigente. Se i familiari (ad es. coniuge e prole) sono titolari di redditi generati all’estero e vogliono aderire al regime favorevole, pagano solamente 25 mila euro annui per familiare anziché 100 mila euro.

ii) È prevista la possibilità di presentare un’istanza di interpello preventivo volta a richiedere conferma all’Agenzia delle Entrate del soddisfacimento dei requisiti di accesso al regime, della natura estera di determinati redditi nonché ottenere un parere in merito a strutture societarie. Si segnala infine che è previsto l’accentramento di tutte le istanze di interpello presso un unico team dell’Agenzia delle Entrate situato a Roma.

iii) Le Autorità fiscali italiane si fanno carico della trasmissione delle informazioni alle competenti Autorità fiscali straniere; se il neo-residente controlla l’intero capitale sociale di una società straniera (oppure è suo Amministratore unico) può continuare ad assoggettare la società alla tassazione del Paese straniero.

iv) Possono optare per tale regime tutte le persone fisiche che decidono di spostare la propria residenza fiscale in Italia, a condizione che nell’ultimo decennio non siano stati residenti nel nostro Paese per almeno nove anni.

v) E’ prevista l’assenza di qualsiasi tassazione in caso di trasferimento di fondi in Italia. Nel caso delle plusvalenze derivanti da partecipazioni estere (solo se superano il 20% dei diritti di voto o il 25% del valore del capitale – percentuali ridotte rispettivamente al 2% e al 5% per le società quotate) e realizzate nei primi cinque anni di residenza sono invece soggette alla tassazione italiana.

vi) La normativa prevede che i beni detenuti all’estero (inclusi immobili e capitali finanziari) non siano oggetto di comunicazione alle nostre Autorità.

vii) È infine prevista un’esenzione per la tassa di successione per i beni non situati in Italia.

E’ possibile trovare ulteriori dettagli sull’ informativa dell’Agenzia delle Entrate

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